Castelfiorentino, Santuario di Santa Verdiana
Valdelsa
Montaione, Cappelle di San Vivaldo
Paesaggio valdelsano
Certaldo, Palazzo Pretorio
Paesaggio valdelsano (foto di Annelise - Romania ©)
Gambassi, Pieve di Santa Maria a Chianni
Paesaggio valdelsano (foto di Annelise - Romania ©)
San Gimignano, le torri
Paesaggio valdelsano (foto di Graziano Signorini ©)
Poggibonsi, Fonte delle Fate
Paesaggio valdelsano (foto di Annelise - Romania ©)
Colle di Val d'Elsa, Palazzo Campana
Paesaggio valdelsano

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Statuto

Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci del 24 marzo 2026, la quale ha approvato le delibere statutarie necessarie a costituirsi come Ente del Terzo Settore. Con pratica di codice 2520694, numero di Repertorio 174898, la Società è stata iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data 18 giugno 2026, assumendo così la denominazione di Società Storica della Valdelsa APS


Statuto della Società Storica della Valdelsa APS

 

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1 - È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “Società Storica della Valdelsa APS”, fondata nel 1892, da ora in avanti detta “Società” o “Associazione”, con sede legale in Via Tilli, 41 nel Comune di Castelfiorentino 50051 (FI) e con durata illimitata.

2 - La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

3 - L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

4 - La Società con delibera del Consiglio Direttivo potrà stabilire una o più sedi operative senza modifica statutaria.

5 - La Società potrà aderire a reti e ad altri enti associativi di secondo livello.

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

1 - La Società non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto della dignità di essi, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone;

b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;

c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;

d) l’impegno nel volontariato civile e solidale;

e) la tutela, all’educazione permanente, alla cultura, alla dignità;

f) la non discriminazione a causa dell’età o per qualsiasi altra causa;

g) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone;

h) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;

i) l’attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;

j) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;

k) l’attenzione ai giovani e all’invecchiamento attivo.

2 - Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

·  d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

·  f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

·  h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

·   i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3 - La Società ha come sue principali finalità:

a) raccogliere, ordinare e pubblicare fonti e documenti (scritti, iconografici, materiali, audiovisuali) riguardanti la storia del territorio della Valdelsa, nei suoi aspetti economici, politici, sociali, culturali, letterari e artistici;

b) documentare anche etnograficamente le tradizioni del territorio e le forme della cultura popolare e della memoria collettiva, anche attraverso la produzione di fonti orali e audiovisive;

c) promuovere, anche in rapporto con le Università, le amministrazioni degli Enti Locali, le istituzioni pubbliche e altri centri di ricerca storiografica, archeologica, filologica, etno-antropologica, la realizzazione di studi scientifici riguardanti la storia e la cultura del territorio valdelsano;

d) promuovere tra la popolazione della Valdelsa la conoscenza critica della propria storia e cultura, intesa come elemento di coesione comunitaria e di integrazione interculturale, anche attraverso la diffusione di pubblicazioni e di risorse digitali, iniziative pubbliche e di educazione permanente, percorsi didattici da costruire in collaborazione con le scuole del territorio;

e) la Società attua tali intendimenti mediante attività culturali quali conferenze, convegni, corsi e seminari di studio oltre che con la pubblicazione del periodico sociale «Miscellanea storica della Valdelsa» (d’ora in poi denominata solo «Miscellanea») e dei volumi della collana «Biblioteca della “Miscellanea storica della Valdelsa”» (d’ora in poi denominata solo «Biblioteca»);

f) la «Miscellanea» è pubblicata per cura e sotto la guida di un direttore e di un Comitato di redazione nominati dal Consiglio Direttivo, anche fra i suoi membri;

g) i volumi della «Biblioteca» sono pubblicati per deliberazione del Consiglio Direttivo della Società e con la consulenza di un Comitato scientifico nominato appositamente dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può individuare altre forme di pubblicazione, anche digitali, ai sensi del presente statuto;

h) la Società, in collaborazione con Scuole, Enti Locali, Regione Toscana e altre Amministrazioni pubbliche, Università toscane e altre istituzioni interessate, concorre – nel proprio ambito e nella misura delle sue possibilità – allo sviluppo delle istituzioni culturali del territorio e alla crescita culturale e democratica della sua collettività sociale e coopera alla migliore conservazione e al restauro dei beni archivistici e librari, degli edifici di interesse storico-artistico nonché del paesaggio e dell’ambiente;

i) la Società opera altresì per la tutela, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio librario e archivistico raccolto fin dalla sua fondazione e può incrementarne la consistenza.

4 - L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

5 - L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1 - Il numero dei soci è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2 - Possono aderire all’associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3 - Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4 - Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

5 - Il Consiglio Direttivo delibera sull’accoglimento della domanda di ammissione a socio secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L’ammissione a socio è in ogni caso subordinata al versamento della quota associativa e alla relativa comunicazione di ammissione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo la loro ammissione e può regolamentare le modalità di raccolta delle adesioni e di riscossione delle stesse.

6 - Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea attribuire la qualifica di “Socio onorario” a persone che si sono distinte per particolari meriti. Il socio onorario risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

7 - All’interno dell’Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1 - I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell’Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 2 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d’età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2 - I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione.

3 - I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

4 - I documenti richiesti in visione potranno essere inviati ai soci che ne hanno fatto richiesta anche in formato digitale, se del caso, oscurati di dati riservati, personali o sensibili. È in ogni caso responsabilità del richiedente non diffondere, divulgare o portare a conoscenza altrui dati sociali riservati e dati tutelati dalla normativa di tutela dei dati personali (GDPR).

5 - I soci sono tenuti:

a) all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1 - La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza o per causa di morte.

2 - Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

3 - Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.

4 - In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. richiamo scritto;

b. inefficacia temporanea e sospensione della qualifica di socio per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

c. esclusione dall’Associazione.

5 - Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

6 - Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7 - All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

8 - Il Consiglio Direttivo delibera la decadenza del socio accertando il mancato pagamento della quota associativa con oltre 6 mesi di ritardo dall’inizio dell’esercizio sociale;

9 - I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

10 - Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

ART. 6 (Organi)

1 - Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente

- l’Organo di Controllo (ove nominato)

 Le cariche sociali sono ricoperte solo da soci maggiorenni.

ART. 7 (Assemblea)

1 - L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 2 mesi. Ciascun associato ha un voto.

2 - Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

3 - E’ convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per l’approvazione delle modifiche statutarie e per deliberare lo scioglimento, la fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione; è inoltre convocata su richiesta dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 12% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

4 - La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, di norma a mezzo e-mail, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

5 - Si può prevedere la partecipazione dei soci all’Assemblea anche mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

6 - Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

7 - L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

8 - Per deliberare eventuali modifiche statutarie o lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oppure la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un dodicesimo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

9 - L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, salvo il caso in cui l’Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

10 - Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.

ART. 8 (Compiti dell’Assemblea)

1 - L’Assemblea ha i seguenti compiti:

-  elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;

-  approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

-  delibera le modifiche dello Statuto, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

-  previa determinazione del numero dei componenti, elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro revoca;

-  nomina e revoca l’Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti al superamento delle soglie di legge;

-  discute e decide, su proposta del Consiglio, in merito alle questioni di maggior interesse per la Società;

-  delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;

-  delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;

-  può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente e un Segretario e, all’occorrenza, gli scrutatori;

-  approva i programmi annuali e pluriennali proposti dal Consiglio e le loro eventuali modifiche;

-  delibera lo scioglimento e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo della Società;

-  nomina i soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;

-  approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

-  delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 9 (Il Consiglio Direttivo)

1 - Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 13 ed un massimo di 19, per la durata di tre anni e possono essere rieletti.

2 - Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

3 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

4 - Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

5 - In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

-   eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

-   formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

-   predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

-   deliberare l’importo delle quote associative e le relative modalità di esazione;

-   predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

-   proporre all’Assemblea i programmi annuali e pluriennali della Società e quant’altro necessita per la vita e la buona attività della stessa, nonché eventuali modifiche allo Statuto sociale;

-   nominare il Direttore e il Comitato di redazione della «Miscellanea», il Comitato scientifico della «Biblioteca» e della «Miscellanea»;

-   tutelare gli interessi della Società e deliberare sulle pubblicazioni, in particolare del periodico sociale e della «Biblioteca» nonché sulle altre iniziative scientifiche e culturali della Società;

-   predisporre l’ordine del giorno dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, richiedere la convocazione delle Assemblee locali delle eventuali sezioni istituite e convocare i loro rappresentanti;

-   deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

-   deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

-   stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

-   curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;

-  individua le attività diverse di cui all’art 6 d.lgs 117/17.

6 - La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

7 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di tre giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a un giorno.

8 - Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

9 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

10 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11 - I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dall’incarico.

12 - Si può prevedere l’intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

13 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 10 (Presidente)

1 - Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

2 - Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee generali, firma gli atti sociali di qualsiasi natura, eccettuati quelli di competenza del Direttore della «Miscellanea».

3 - Egli tiene i contatti con le autorità locali, provinciali, regionali e statali, con le altre Società storiche, con le Università, la Deputazione Toscana di Storia Patria e le altre società ed associazioni culturali.

4 - Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti

5 - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

6 - Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

ART. 11

(Il Vicepresidente)

1 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, o per delega dello stesso, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente

ART. 12 (Organo di controllo)

1 - L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2 - I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3 - L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

4 - I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Revisione legale dei conti)

1 - Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 (Patrimonio)

1 - Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

2 - Il patrimonio può comporsi anche di beni mobili e immobili;

ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

1 - L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Risorse economiche)

1 - L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all’art. 6 CTS e entrate da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 CTS.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

1 - L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2 - Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

3 - Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 18 (Libri e Registro)

1 - L’Associazione deve tenere il:

-  libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-  registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;

-  libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-  libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

-  libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 19 (Volontari)

1 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2 - La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3 - L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4 - Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5 - Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del CTS.

6 - I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

7 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

1 - L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 21 (Le Sezioni Locali)

2 - Al fine di realizzare una maggiore articolazione della Società e concretizzare attività culturali collegate a specificità dei diversi territori l’Assemblea può istituire, qualora i soci di singoli comuni valdelsani lo richiedano, sezioni locali della Società.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1 - In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

2 - L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere.

ART. 23 (Rinvio)

1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 24 (Entrata in vigore)

1 - Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.